Art. 1.
(Sistema della rappresentanza militare).

      1. La rappresentanza militare, quale istituto dell'ordinamento militare, cura gli interessi generali del personale militare in servizio. A tale fine, agli organi che la compongono competono le attività di proposizione, consultazione e contrattazione atte a disciplinare gli aspetti normativi ed economici del rapporto di lavoro nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, al trattamento economico, alla tutela di natura giuridica, economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge.
      2. Gli organi della rappresentanza militare hanno come riferimento i Ministri, le Commissioni parlamentari competenti e le autorità amministrative nazionali e locali.
      3. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare le materie riguardanti il rapporto gerarchico funzionale e, fatti salvi i riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo e l'impiego.